La prassi delle diffide stragiudiziali per scaricamento illecito di materiale protetto da diritto d'autore è ben nota ed assai diffusa in Germania, come già descritto tempo fa.
Grazie ad essa, i titolari dei diritti fanno valere in primis pretese di risarcimento del danno regolarmente "gonfiate", senza peraltro indagare la reale legittimazione passiva del soggetto diffidato: è davvero responsabile dell'illecito - ammesso e non concesso che sia stato commesso?
Se l'inquilino scarica illegalmente
La situazione causa spesso problemi ai proprietari che affittano i loro appartamenti a breve termine, con connessione internet inclusa ed a loro intestata. Quando l'inquilino scarica illegalmente, le pretese vengono sistematicamente avanzate nei confronti del proprietario in quanto titolare della connessione internet utilizzata.
Che fare?
Allo stato attuale la giurisprudenza del BGH afferma che il titolare della connessione può andare esente da responsabilità provando le seguenti tre circostanze:
1. Può provare di non aver avuto accesso alla connessione nel momento in cui si è - asseritamente - consumato l'illecito
2. E' in grado di indicare nominalmente un'altra persona quale potenziale responsabile dell'illecito sulla base di dati oggettivi e ragionevoli (e.g. presenza di tale persona nell'appartamento nel momento dell'illecito)
3. Può dimostrare di aver informato le persone a cui a concesso l'accesso alla propria connessione dell'illiceità del filesharing e dello scaricamento non autorizzato di materiale protetto da diritto d'autore
Scarico di responsabilità
Per chi affitta un appartamento, la soluzione più agevole è far firmare al proprio inquilino un'assunzione di responsabilità in cui si fa menzione di tutti gli elementi essenziali, ovvero: si conferma che in un dato periodo l'appartamento e la relativa connessione sono a disposizione dell'inquilino e non del proprietario e si ammonisce l'inquilino in merito all'illiceità della condotta sopra descritta.
Con un documento simile in mano, per il proprietario è abbastanza agevole difendersi dalle diffide, anche senza essere costretto a chiedere l'assistenza di un avvocato. La controparte avrà peraltro sempre la possibilità di rivolgersi all'inquilino, nominalmente indicato dal proprietario.
Unterlassungserklärung
Solo la cd. "Unterlassungserklärung", ovvero l'obbligo di cessazione, va prestata anche da parte del proprietario. Essa non comporta alcun pagamento né ammissione di responsabilità. E' però senz'altro consigliabile redigere o far redigere tale dichiarazione ad hoc e non firmare il modello predisposto dalla controparte, che nella maggior parte dei casi nasconde insidie evitabili.