Condizioni generali di contratto nei confronti di consumatori
Condizioni generali di contratto (CGC), general terms, allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), dietro queste espressioni si nasconde una delle problematiche centrali dell'attività commerciale: come regolare i rapporti con i clienti in maniera uniforme? Il problema si pone principalmente nei confronti dei consumatori (B2C), perché nei confronti delle imprese è più frequente ricorrere a contratti individuali. Chi invece vende beni o servizi di consumo deve necessariamente fissare una disciplina contrattuale generale, valida nei confronti di tutti i clienti, senza poter negoziare le singole condizioni singolarmente con ognuno di essi.
La legge pone dei limiti ben definiti alla possibilità di stipulare contratti per adesione, ovvero contratti predisposti interamente da una parte (l'imprenditore o il professionista), a fronte dei quali la controparte (il consumatore) può solo "prendere o lasciare". In Italia la materia è regolata ad esempio dagli artt. 1341 e 1342, in Germania dagli artt. 305 ss. BGB.
In più, nei rapporti con i consumatori la normativa europea (da ultimo la direttiva 2011/83) e nazionale prevede una serie di disposizioni inderogabili a tutela del contraente debole (il consumatore), che limitano ulteriormente la già ridotta libertà contrattuale del predisponente.
La legge applicabile
Ad esempio, una disposizione a tutela del consumatore prevede che la legge applicabile al contratto sia necessariamente sempre quella del luogo in cui è domiciliato il consumatore stesso, a prescindere dalla sede dell'impresa o da una pattuizione difforme. Per questo motivo non è infrequente che nelle CGC si rinvengano clausole che prevedono la "esclusiva applicabilità" della legge tedesca o italiana a seconda dei casi. Cosa succede però nell'ambito dell'e-commerce? Se io offro i miei beni e servizi in Germania attraverso un sito tedesco, e non indico limitazioni geografiche alla fornitura dei beni o servizi, come posso essere certo che il contratto non venga concluso da un consumatore sì germanofono, ma residente in uno stato diverso dalla Germania?
Ecco che sul punto è intervenuta recentemente la Corte d'Appello di Oldenburg (OLG Oldenburg), sottolineando che una clausola che rende applicabile esclusivamente "la legge tedesca" è inefficace se contenuta in CGC relative all'offerta di un bene o servizio che può essere acquistato anche al di fuori della Germania.
Conseguenze
In via immediata, se la clausola di scelta della legge si rivela inefficace sarà applicabile la legge nazionale del luogo in cui è residente il consumatore. Tuttavia non è il solo rischio: infatti la stessa Corte ha ritenuto che un soggetto giuridico che persegua obiettivi di tutela di interessi diffusi nel campo del consumo e del mercato (ad esempio associazioni dei consumatori, autorità indipendenti etc.) sia titolare di legittimazione attiva ad ottenere giudiziariamente la cessazione del comportamento illecito (ovvero l'eliminazione della clausola suddetta) anche quando riguardi un consumatore residente in un altro paese dell'Unione.
Quindi oltre al pericolo che si riveli applicabile una legge diversa da quella voluta si profila anche il rischio di un'azione giudiziaria con i relativi costi.
Come fare?
Nella prassi l'unica soluzione percorribile è quella di non inserire alcuna clausola sulla legge applicabile, dal momento che la disciplina legale sul punto è comunque inderogabile. Se, peraltro, si vuole ugualmente stipulare qualcosa in merito (ad esempio perché le CGC sono rivolte in parte anche al B2B, dove le convenzioni sulla legge applicabile sono ammesse), bisognerà necessariamente specificare che, nel rapporto con i consumatori, è sempre applicabile la legge del luogo in cui sono domiciliati nel momento in cui concludono il contratto.